Visto l’art. 22 del Decreto Legislativo n. 272/99, riguardante l’adeguamento della normativa di sicurezza e salute dei lavoratori nello svolgimento delle operazioni portuali, che prevede – tra l’altro – che le Autorità Portuali (d’ora in avanti Autorità di Sistema Portuale - AdSP ) stabiliscano i tempi, i limiti e le modalità relative alla disciplina del transito e della sosta temporanea delle merci pericolose in ambito portuale finalizzata alla sicurezza dell’impianto portuale in quanto insieme di beni demaniali la cui gestione è di competenza dell’Autorità stessa.
Nel rispetto di tale decreto l’Autorità Portuale di Genova, ora AdSP, ha predisposto quanto necessario - sia sotto l’aspetto organizzativo che per quanto riguarda l’aspetto normativo (Regolamento emanato con Ordinanza del 22 maggio 2001, n. 4 e s.m.i.).
Pertanto nel porto di Genova chiunque intende:
- depositare nelle aree di sosta autorizzate merci pericolose destinate all’imbarco;
- depositare nelle aree di sosta autorizzate merci pericolose provenienti da sbarco;
- fare defluire dalle aree di sosta autorizzate merci pericolose destinate all’imbarco e/o provenienti da sbarco;
deve fare pervenire all’Ufficio Traffico e Merci Pericolose le apposite istanze previste dal “Regolamento”.
Per quanto riguarda le procedure, l’AdSP ha reso disponibile un sistema informatico e telematico denominato P.C.S. (Sea-Gate port appliance) che nella sezione merci pericolose consente agli utenti che intervengono nel ciclo operativo delle merci pericolose di inviare per via telematica le informazioni richieste dal “Regolamento” e ricevere dall’AdSP – sempre in via telematica – i previsti Nulla Osta.
Per l’attivazione del servizio e accedere al sistema, l’Autorità di Sistema Portuale potrà fornire agli utenti interessati i contatti per ottenere la password e la login necessarie.
Nel porto di Genova sono autorizzate n. 5 aree di sosta per merci pericolose:
- PSA Genova Prà Terminal;
- Terminal Container SECH;
- Terminal IMT-Messina S.p.A.;
- Terminal Spinelli S.r.l.;
- Terminal San Giorgio
Gli obiettivi del Regolamento emanato con l’Ordinanza n. 4/2001 sono:
- monitoraggio continuo e in tempo reale delle merci pericolose giacenti/transitanti nel porto di Genova;
- quantità;
- localizzazione:
- tipo di merce (IMDG Code)
Questo ai fini:
- della sicurezza del porto nel suo complesso avuto riguardo ad una puntuale valutazione dei rischi e delle necessarie misure di prevenzione e protezione;
- dell’esigenza di interventi tempestivi e adeguati in caso di incidente;
- rilevamento metodico e costante dei dati statistici/quantità, tipologie, tempi medi di giacenza ecc., finalizzato anche ad una puntuale verifica ed alla tempestiva valutazione dell’adeguatezza o meno delle infrastrutture portuali, quali le aree di sosta autorizzate e controllate, relative alle attuali esigenze di traffico nonché e soprattutto a quelle future.
Alle disposizioni della succitata Ordinanza debbono attenersi anche le Società che effettuano operazioni di rifornimento combustibile alle navi nonché ai mezzi/macchine operatrici portuali che per le loro caratteristiche tecniche sono impossibilitate a rifornirsi da impianto fisso.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, che ha efficacia abilitante allo svolgimento dell’attività sino al termine del pertinente anno solare, le Società interessate dovranno presentare istanza in carta resa legale con allegato la seguente documentazione (Ordinanza n.4 del 27 agosto 2008):
- certificato di iscrizione al registro delle Imprese presso la camera di Commercio (dichiarazione sostitutiva);
- dichiarazione contenente l’elenco dei mezzi e attrezzature utilizzate, nonché il personale impiegato nell’attività;
- copia polizza assicurativa a copertura totale;
- copia del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività rilasciato dall’Amministrazione competente.
Vista la necessità di disciplinare le attività svolte nel porto di Genova, è stato ritenuto necessario regolamentare l’ingresso e la sosta temporanea in porto dei serbatoi mobili di carburante emanando l’Ord. n. 3 del 1 marzo 2011.
Considerata la necessità di disciplinare le attività svolte nel porto di Genova e che il loro svolgimento in sicurezza riflette direttamente sulla sicurezza generale del porto, è stato ritenuto necessario regolamentare l’utilizzo di fonti termiche per l’esecuzione di lavori di riparazione, demolizione e manutenzione svolte nelle parti a terra non autorizzate del porto di Genova, emanando l’Ord. n.8 del 17 giugno 2010 integrata e modificata con l’Ord. n.12 dell’8 ottobre 2010.
Inoltre vista la necessità di disciplinare i transiti di veicoli eccezionali in ambito portuale e nelle aree demaniali marittime, è stata emanata l’Ord. n. 11 del 17 novembre 1997 e successive modificazioni, integrata con Ord. n.5 del 22 aprile 2014.
Per maggiori informazioni:
Ufficio Traffico e Merci pericolose
Tel. 010 241 2455 – 2527 – 2672
Email: merci.pericolose@portsofgenoa.com