Questa pagina è stata appositamente istituita al fine di garantire un’informazione corretta riguardante le iniziative adottate dal Governo e dalle Autorità competenti anche in ambito portuale in relazione alla diffusione del Coronavirus.
INFORMAZIONI GENERALI
Fin dalle prime rappresentazione del virus SARS -Covid19 I porti di Genova, Pra’, Savona e Vado Ligure hanno lavorato alacremente per la salvaguardia del sistema porto, nel rispetto delle direttive nazionali in materia di Covid-19.
Per far fronte alle criticità sanitarie relative alla diffusione a livello mondiale del Coronavirus l’ADSP attivò tempestivamente un Comitato Igiene e Sicurezza - Tavolo di coordinamento emergenza coronavirus, istituito come da Decreto 272/99 Art. 7.
Il fine prioritario del Comitato fu, sin da subito, quello di trattare il tema della garanzia e della sicurezza del lavoro in ambito portuale, nonché la sicurezza sanitaria delle navi ed equipaggi (Ufficio di Sanità Marittima con il supporto della Capitaneria di Porto)
A distanza di alcuni anni, al fine di garantire la più completa e corretta informazione a riguardo, nella presente sezione vengono raccolti, a beneficio di pubblica consultazione, i Decreti della Presidenza del Consiglio, i Decreti Ministeriali, i Verbali del Comitato di coordinamento Igiene e Sicurezza nonché tutte le misure via via pervenute dalle istituzioni a vario titolo coinvolte.
PROVVEDIMENTI E LINEE GUIDA
- DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in vigore dal 25 marzo 2022 che elimina alcune delle restrizioni anti COVID-19, a partire dal 31 marzo 2022
- Legge 18 febbraio 2022, n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"
In evidenza:
- proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 e permette allo Stato di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 fino a quella data;
- estende al 31 marzo 2022 l'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso - e l'esibizione su richiesta - del certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;
- riduce da 9 a 6 mesi, a partire dal 1° febbraio 2022, la durata delle certificazioni verdi ottenute a seguito della vaccinazione o della guarigione da Covid-19, con la possibilità di effettuare la terza dose a partire da 4 (e non più 5) mesi dalla data della seconda dose.
Porti e Aeroporti: controlli Covid-19 a campione
Art. 11 Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale- gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale;
- in caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni presso i «Covid Hotel» previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2022 ad oggetto “Specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale”
- Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”
Dal 5 febbraio 2022 nuove regole per la lotta all’emergenza COVID-19:
Art. 1 - Green Pass Rafforzato: diventa “illimitato”, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo;
Art. 4 - Zone rosse: cadono le restrizioni per chi possiede il Green Pass rafforzato;
Art. 3 - Riconoscimento dei certificati di vaccinazione degli stranieri in Italia. - Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»
Si evidenzia:
Art. 4 – Estensione cronologica dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19: Al comma 1, lett. c) bis, modifica l’art. 9-septies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che diventa “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.” - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2022 ad oggetto “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19”
- Decreto – Legge del 7 gennaio 2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”
- Decreto – Legge 30 dicembre 2021 “ Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”
- Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 «Proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 21 marzo 2022 e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.»
- Decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" che introduce l'obbligo vaccinale per alcune categorie e nuove modalità per l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19»
- Legge di conversione 19 novembre 2021 n.165 del decreto-legge n.127 recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2021 ad oggetto “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"» con allegati tecnici
- Circolare Ministero dell’Interno Prot. 69137 dell’11 ottobre 2021 e Circolare Ministero dell’Interno Prot. 69331 del 12 ottobre 2021 ad oggetto “ Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
- Legge 23 luglio 2021, n.106 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali
- Decreto legge 23 luglio 2021, n.105 ad oggetto “ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche”
- Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 ad oggetto “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” – del 18.05.2021
- Decreto Legge n. 56/2021 del 30 aprile 2021 “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”
- modifica del cd. lavoro agile semplificato nella pubblica amministrazione;
- proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonchè di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio;
- proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali;
- proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
- proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera* e revisione periodica dei veicoli;
- proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonchè dei consulenti del lavoro;
- proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti;
- accelerazione di interventi per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19;
- proroga di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario.
*Navi da crociera
Per mitigare gli effetti economici della emergenza e garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità dell’industria marittima italiana il decreto prevede la proroga al 31 12 2021 dell’autorizzazione delle navi da crociera iscritte nel Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale della possibilità di effettuare servizi di cabotaggio (trasporto marittimo di merci e passeggeri effettuato a pagamento tra porti dello stesso Stato.
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 ad oggetto “ Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
- Decreto legge n.52/2021 del 22 aprile 2021, cd "Decreto Riaperture" ad oggetto "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" - del 22.04.2021
- Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali;
- Cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni in base ai dati scientifici sull’epidemia e all’andamento della campagna di vaccinazione;
- Obbligo per tutte le attività di svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro
Il documento, sottoscritto in data 6 aprile 2021, tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.
Il Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del dPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute.
A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
- Legge n. 29 del 12 marzo 2021 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” – del 12.03.2021
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021
> Allegati - DPCM del 14 gennaio 2021 ad oggetto “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” e relativi allegati – del 14.01.2021
> Allegato 10 “Criteri per protocolli di settore elaborati dal comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
> Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
> Allegato 14 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica”
> Allegato 17 e relativa scheda “Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a bordo delle navi da crociera” - Schede - Decreto Legge n.2/2021, del 14/01/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. Vigente al: 14.01.2021
Contenuto del Decreto 2/2021
- regola le misure restrittive anti contagio fino al 5 marzo 2021;
- indica l'ingresso in area arancione di tutte le regioni a rischio alto, secondo i 21 parametri definiti dal DM del 30 di aprile.
- proroga, al 30 aprile 2021 dello Stato di Emergenza (fissato al 31 gennaio 2021), il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020;
- istituisce una cosiddetta area "bianca", nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di "tipo 1";
- istituisce una una piattaforma informativa nazionale sul Piano vaccinale italiano;
- indica le date per le elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Comuni sciolti o commissariati
- proroga i permessi di soggiorno in scadenza al 30 aprile 2021.
Confermate
- le aree epidemiologiche di rischio;
- il divieto di spostamenti tra Regioni o Provincie autonome diverse fino al 15 febbraio 2021, con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
- "Decreto Natale" - Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.” – del 18.12.2020
Il DL del 18 dicembre non cancella il DPCM del 3 dicembre. Le restrizioni introdotte dai due provvedimenti si completano.
> La presentazione sintetica del Decreto di Natale - DPCM del 3 dicembre 2020 ad oggetto “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” e relativi allegati – del 03.12.2020
Tra le altre disposizioni generali, possono essere di interesse quelle relative a: Art 10 recante “Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera” nel quale vengono sospesi, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani. È altresì vietato nello stesso periodo alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa; Art. 7 recante “Obbligo dei vettori e degli armatori”; Allegato 10 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” e Allegato 17 recante “Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera” - Circolare Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020
La Circolare fornisce le indicazioni sui profili attuativi del DPCM del 3 novembre 2020, che introduce nuove e più restrittive misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. Il Dpcm risponde all'esigenza di modulare gli interventi in ragione delle differenti criticità rilevate nei territorio, graduando la severità delle misure in base alla maggiore diffusione del virus e al grado di tenuta dei servizi sanitari Sono quindi state. Individuate tre diverse aree (gialla, arancione e rossa) corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite nella Circolare misure progressivamente più restrittive.
> Modello Autodichiarazione ottobre 2020 - DPCM del 3 novembre 2020 ad oggetto “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” e relativi allegati – del 03.11.2020
Il DPCM istituisce con l’art 1 bis “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” con le quali sono limiti gli spostamenti e l’apertura di esercizi commerciali. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono continuare ad essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17. - Decreto Legge del 28 ottobre 2020 a oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19
- DPCM del 24 ottobre 2020
Il provvedimento entrerà in vigore lunedì 26 ottobre e resterà valido fino al 24 novembre. Tra le altre disposizioni, si segnalano: raccomandazione a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute; chiusura dei locali pubblici alle ore 18. Bar e ristoranti potranno rimanere aperti di domenica e nei giorni festivi; restano liberi gli spostamenti tra Regioni; sospensione dell’attività di cinema e teatri; l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a volgersi in presenza, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adotteranno modalità flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività. - DPCM del 18 ottobre
La scelta di base del nuovo DPCM è stata quella di introdurre altre modifiche restrittive al DPCM 13 ottobre 2020. Tra le altre disposizioni, si segnalano: la sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza ed è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;; restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi; l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza; le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 sino alle ore 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21 delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento. - DPCM del 13 ottobre 2020 e relativi allegati
- Decreto Legge del 7 ottobre 2020, n.125 con oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”
- DPCM 7 settembre 2020 e relativi allegati
- Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”
- DPCM 7 agosto 2020
- Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”
- Delibera Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. - Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
- Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- Decreto Legge 10 maggio 2020, n.30 recante “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”
- Decreto Legge 25 marzo, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 – “Decreto CuraItalia” recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
- Decreto Legge 23 febbraio, n. 6
Abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 - Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”